Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
IL DIRETTORE GENERALE
del Servizio Conservazione della Natura
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
della Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane ed Idriche
- Corpo Forestale dello Stato -
del
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
emana
la seguente circolare esplicativa ai fini dellapplicazione del
Decreto 8 gennaio 2002, del Ministro dellAmbiente e della Tutela del Territorio di
concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali concernente
listituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e
vegetali. (G.U. N.15 del 18 gennaio 2002)
TIPI DI REGISTRO.
Per il disposto dellart. 7, il Decreto 8 gennaio 2002 sostituisce
integralmente il precedente Decreto 3 maggio 2001 ad eccezione degli Allegati,
comprendenti gli schemi dei quattro tipi di registri, e precisamente:
-
il registro di detenzione di esemplari vivi o morti di specie animali dellAllegato
A del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni (codice EA);
-
il registro di detenzione di esemplari vivi o morti di specie animali dellAllegato
B del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni (codice EB);
-
il registro di detenzione di parti di esemplari di specie animali e vegetali degli
Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni (codice PAB);
-
il registro di detenzione di esemplari vivi o morti di specie vegetali degli Allegati A
e B del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni (codice VAB).
Al riguardo, si precisa che il numero delle pagine di ognuno dei
registri sopraindicati è:
-
nr. 20 pagine per il registro identificato con codice EA, contenenti ognuna 10 movimenti
per un totale di 100 movimenti per il carico e 100 movimenti per lo scarico;
-
nr. 100 pagine per il registro identificato con codice EB, contenenti ognuna 10
movimenti per un totale di 500 movimenti per il carico e 500 movimenti per lo scarico;
-
nr. 100 pagine per il registro identificato con codice PAB, contenenti ognuna 10
movimenti per un totale di 500 movimenti per il carico e 500 movimenti per lo scarico;
-
nr. 100 pagine per il registro identificato con codice VAB, contenenti ognuna 10
movimenti per un totale di 500 movimenti per il carico e 500 movimenti per lo scarico.
Ogni registro contiene, inoltre, le relative modalitą di compilazione,
riportate su due pagine del registro stesso.
Gli Allegati sono stati inoltre integrati al punto 10, con il
"codice F= altro".
- SOGGETTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE DEL REGISTRO.
I soggetti tenuti alla compilazione del registro sono quelli elencati,
in modo dettagliato ed analitico, allart. 2 del Decreto 8 gennaio 2002, mentre sono
esplicitamente esentati da tale compilazione i soggetti di cui allart. 3 dello
stesso.
In particolare, si precisa quanto segue:
- coloro che detengono per fini commerciali parti di animali o piante o ne eseguono una
trasformazione in un prodotto derivato, sono tenuti alla compilazione del registro. Sono,
invece, esclusi i soggetti che detengano a fini commerciali o in quanto considerati
oggetti ad uso personale o domestico i manufatti o prodotti derivati (borse, scarpe,
cinturini di orologio, oggetti in legno, prodotti farmaceutici o da erboristeria, etc.).
Sono, inoltre, esclusi tutti coloro che, limitatamente agli esemplari morti e alle parti
di esemplare, esercitino il commercio al dettaglio od effettuino lavorazioni per conto
terzi, nonché coloro che esercitano attivitą di somministrazione al pubblico di alimenti
o bevande. La custodia e pulizia di pelli, vengono considerate lavorazioni per conto terzi
e pertanto le imprese che esercitano tale attivitą non sono obbligate alla tenuta dei
registri;
- le imprese circensi e le mostre faunistiche itineranti dovranno richiedere il registro
al Servizio Certificazione CITES della regione o provincia in cui si trova la sede legale
della impresa. Tali imprese circensi provvederanno anche a caricare e scaricare dal
registro eventuali animali appartenenti ad artisti che collaborino per determinati periodi
con limpresa circense sul territorio italiano, indipendentemente dalla durata di
tale collaborazione;
- tutti i soggetti che si trovano temporaneamente al di fuori del territorio nazionale
alla data di pubblicazione del decreto, sono tenuti alla compilazione del registro al loro
rientro, nel rispetto del limite temporale previsto;
- le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private esentate dallobbligo
di compilazione del registro, sono solo quelle indicate allart. 3, comma 1, lettere
a) e b) del Decreto 8 gennaio 2002, ovvero quelle autorizzate ex art. 12 Decreto L.vo 27
gennaio 1992, nr.116, e quelle riconosciute ex art. 1 Decreto 23 marzo 1994 del Ministro
dellAmbiente, che dispongano del registro previsto dallo stesso decreto;
- i detentori di animali e piante che esercitano una forma di allevamento non finalizzata
allo sfruttamento commerciale degli esemplari ottenuti, sono esentati dalla compilazione
del registro. Qualsiasi forma di alienazione a titolo oneroso, ivi comprese la locazione,
la permuta o lo scambio di esemplari, deve essere sottoposta a registrazione. Sono
pertanto tenuti alla compilazione del registro tutti gli allevatori o detentori di animali
e piante che abbiano finalitą commerciali o che vendono, scambiano, permutano o affittano
esemplari;
- tutti i soggetti che detengono, anche in diverse strutture, esemplari animali e vegetali
provenienti da sequestro o confisca, nonché affidati, anche temporaneamente, per
abbandono o per cura e riabilitazione, devono compilare il registro. Qualora un soggetto
disponga di diverse strutture di detenzione degli animali, deve essere comunque
predisposto un registro presso ogni struttura, onde consentire eventuali accertamenti in
loco. Nei casi di affidamento di esemplari di specie appartenenti alla fauna selvatica
italiana, di cui alla Legge 157/92, e incluse anche negli Allegati del Reg.(CE) 338/97, e
succ. modifiche, non sono tenuti alla compilazione del registro i soggetti le cui
strutture di detenzione risultino autorizzate ai sensi dellart. 4, comma 6, della
stessa Legge 157/92, e che gią dispongano di un registro di detenzione degli esemplari
affidati;
- sono escluse dallobbligo di compilazione del registro tutte le aree protette
istituite ai sensi di legge, a meno che gli esemplari detenuti siano utilizzati ai fini
dellart. 2, comma 1, lettera c), del Decreto 8 gennaio 2002 o siano provenienti da
sequestro, confisca o affidamento.
- ESEMPLARI CHE DEVONO ESSERE ISCRITTI NEL REGISTRO.
Sono sottoposti allobbligo di registrazione gli esemplari animali
e vegetali, vivi o morti, e le parti di essi, appartenenti a specie comprese negli
Allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97, modificato da ultimo dal Regolamento (CE)
2724/2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunitą europee nr. L320 del 18
dicembre 2000, ed integrato con i Regolamenti (CE)1579/2001 e 2476/2001, pubblicati,
rispettivamente, sulle Gazzette Ufficiali delle Comunitą europee nr. L209 del 2 agosto
2001 e nr. L334 del 18 dicembre 2001.
In virtù del disposto dellart. 1, comma 1, del Decreto 8 gennaio
2002, sono esclusi dalla registrazione tutti i prodotti derivati da animali e piante,
nonché gli esemplari, riprodotti artificialmente, appartenenti a specie vegetali incluse
nellAllegato B del Regolamento comunitario sopracitato. Sono, inoltre, esclusi, ai
sensi dellart. 3, comma 1, lett.c), dello stesso decreto, gli esemplari appartenenti
a specie incluse nellAllegato VIII del Regolamento (CE) 1808/2001, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale delle Comunitą europee L250 del 19 settembre 2001, sempre che gli
esemplari siano stati marcati secondo le disposizioni dellart. 36, par. 1, dello
stesso regolamento.
E necessario, al riguardo, precisare che:
- il caviale è una parte animale e, pertanto, è sottoposto ad obbligo di registrazione.
Coloro, quindi, che detengono caviale a fini commerciali, sono tenuti alla compilazione
del registro, fatta eccezione, ovviamente, per quelli che esercitano il commercio al
dettaglio o la lavorazione per conto terzi;
- le parti di animali e piante, non sottoposte a processi di lavorazione che determino la
realizzazione di un prodotto, devono essere registrate. Le parti di piante essiccate, al
contrario di quelle triturate, non possono, pertanto, essere ritenute prodotti derivati e
sono sottoposte ad obbligo di registrazione.
- MODALITĄ DI COMPILAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO.
Le modalitą di compilazione del registro sono indicate negli Allegati
al Decreto 3 maggio 2001 del Ministro dellAmbiente, i cui allegati, come noto,
restano validi anche a seguito dellemanazione del Decreto 8 gennaio 2002, in virtù
del disposto dellart. 7 dello stesso decreto.
Si precisa che:
- le modalitą di compilazione, riportate su ogni registro, sono integrate, nella voce
"Causa uscita", dal codice "F = altro", come previsto dallart.
7, comma 1, del decreto in questione;
- lanno di riferimento riportato sui registri è relativo alla consegna da parte del
Servizio Cites Centrale del Corpo Forestale dello Stato agli uffici del Servizio
Certificazione Cites. Ogni registro è numerato con un progressivo, individuato unicamente
dal Servizio CITES Centrale. Il registro non ha scadenza e va utilizzato fino al suo
completamento;
- la numerazione delle pagine (effettuata dallufficio o dallinteressato al
momento della consegna) segue un progressivo unico. Nel caso in cui si rilevi un numero
inferiore o superiore di pagine rispetto al numero indicato in premessa, il registro va
riconsegnato allufficio del Servizio Certificazione CITES territorialmente
competente per la sostituzione o per la annotazione di tale anomalia sempre da parte dello
stesso ufficio;
- la numerazione dei movimenti di carico/scarico è progressiva per ciascun registro. Si
deve numerare alternativamente il carico e lo scarico; in tal caso, le caselle delle righe
di carico o di scarico adiacenti a quelle compilate, non possono essere utilizzate e
devono essere barrate. Quando si compila la colonna 9 dello scarico, va indicato il numero
progressivo di riferimento del carico ed il relativo numero ed anno del registro (es.
35-110/01);
- una volta completate le pagine di carico, o quelle di scarico, deve essere richiesto un
nuovo registro;
- il carico si riferisce agli esemplari presenti alla prima compilazione del registro ed a
tutte le successive acquisizioni o nascite in cattivitą. Lo scarico è relativo agli
esemplari venduti, ceduti o morti, dalla data di prima compilazione del registro;
- la data che deve essere riportata alla colonna "b" della pagina di carico o di
scarico, è la data di compilazione del registro della relativa operazione di carico o
scarico;
- nelle colonne "c" deve essere indicato il nome scientifico della specie di
appartenenza dellesemplare e la descrizione dello stesso (pelle, esemplare vivo,
esemplare morto, etc.);
- quando la acquisizione di esemplari vivi di animali o piante avviene a seguito di
nascita in cattivitą o propagazione artificiale, alle colonne 3 e 5 del carico andrą
segnato il codice "F" e "E" (altro) ed andranno compilate le colonne
relative alla nascita o allimpianto (semina, propagazione da talea etc);
- la colonna 12 dello scarico va compilata, obbligatoriamente, solo per esemplari di
Allegato A di origine selvatica o sconosciuta (ossia nei casi previsti dallart. 9
del Reg.(CE) 338/97 e dallart. 5 della Legge 150/92;
- nel caso in cui vengano acquisite parti di esemplari animali o vegetali al fine di una
loro trasformazione in prodotti derivati, non esistendo per questi ultimi un apposito
registro, le parti prese in carico andranno iscritte nella tabella carico e nella tabella
scarico andranno registrate il numero di parti utilizzate per dette trasformazioni;
- gli esemplari di coralli devono essere iscritti nel registro di tipo EB (esemplari vivi
o morti);
- per quanto riguarda la colonna 7 (identificazione), ove la registrazione sia relativa a
più esemplari e non sia possibile riportare tutti gli estremi delle marche degli
esemplari o delle parti (qualora previsto dal Reg.(CE) 338/97 e 1808/2001),
nellapposita colonna si annoterą il riferimento della "tag list"
esistente, da allegare in copia al registro stesso. Per gli esemplari di specie per i
quali non vige lobbligo di marcaggio, gli estremi della marca deve essere riportata
solo se il marcaggio è presente;
- qualora esistano sistemi che consentano la compilazione informatica del registro, in
modo del tutto analogo al cartaceo e con le relative medesime garanzie di non
ripetibilitą e modifica dei dati immessi, tali sistemi potranno essere utilizzati dai
soggetti tenuti alla compilazione del registro in luogo del registro cartaceo, ferma
restando la valutazione di conformitą di tali sistemi ai requisiti del decreto e la
conseguente vidimazione da parte del competente ufficio del Servizio Certificazione CITES.
- CONCLUSIONI.
Entro il 31 gennaio 2002 devono essere registrati gli esemplari e le
parti di esemplari detenuti alla data di consegna del registro. Eventuali nuove
acquisizioni o nascite in cattivitą e cessioni, vendite o morti, successive al 31 gennaio
2002, devono essere registrati entro 15 giorni dallevento. I registri gią
distribuiti a soggetti non più tenuti, ai sensi del Decreto 8 gennaio 2002, alla
compilazione degli stessi, dovranno essere restituiti entro il 31 gennaio 2002 agli Uffici
del Servizio Certificazione CITES, i quali provvederanno alla redazione di apposito
verbale.
Si rammenta, inoltre, che la consegna al Servizio Certificazione
CITES dei registri è prevista solo per gli esemplari vivi o morti appartenenti a specie
dellAllegato A dopo la prima compilazione e a completamento del registro, non
durante le fasi intermedie. Il registro, una volta fotocopiato, viene riconsegnato al
titolare.
Tutti gli altri registri, non devono essere consegnati al
Servizio Certificazione CITES. A completamento del registro, può esserne richiesto uno
nuovo esibendo quello completo. I registri compilati vanno conservati per 10 anni.
Il registro non costituisce in alcun modo una prova della legalitą
della detenzione degli esemplari in esso iscritti: restano invariati il valore e
lefficacia di tutte le disposizioni normative comunitarie e nazionali vigenti in
materia di detenzione e commercio di esemplari di specie incluse negli Allegati del Reg.
(CE) 338/97, e successive modificazioni ed integrazioni.
IL DIRETTORE GENERALE
del Servizio Conservazione Natura
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IL DIRETTORE GENERALE
della Direzione Generale delle Risorse Forestali Montane ed idriche - Corpo Forestale dello Stato
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