
La Legge n. 353/2000
La legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000 definisce divieti, prescrizioni e sanzioni
sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco prevedendo la
possibilità da parte dei comuni di apporre, a seconda dei casi, vincoli di diversa natura sulle zone
interessate.
La definizione di incendio boschivo, pur essendo stata già individuata dalla giurisprudenza in più occasioni,
viene fissata in termini precisi e oggettivi dalla Legge, dove l’incendio boschivo viene definito “Un fuoco con
suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed
infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti
e pascoli limitrofi a dette aree”.
In particolare la legge stabilisce vincoli temporali che regolano l’utilizzo dell’area interessata ad
incendio: un vincolo quindicennale, un vincolo decennale ed un ulteriore vincolo di cinque anni.
Innanzitutto le zone boschive ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono
avere una destinazione diversa da quella preesistente all’incendio per almeno quindici anni (vincolo
quindicennale), è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia
della pubblica incolumità e dell’ambiente.
Inoltre, sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è
vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate
ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia
stata già rilasciata, in data precedente l’incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti
a tale data, la relativa autorizzazione o concessione.
Infine sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di
ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione
concessa dal Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, per le aree naturali protette statali, o
dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle
situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.
La procedura amministrativa delineata dalla Legge prevede che una volta individuate le particelle catastali
interessate dagli incendi, venga prodotto un elenco delle stesse che verrà affisso all’Albo Pretorio
del Comune per 30 giorni, durante tale periodo è prevista la possibilità, per i cittadini interessati,
di presentare ricorso contro l’apposizione del vincolo. Trascorso tale periodo senza che non siano state
sollevate obiezioni, il vincolo risulta attivo a tutti gli effetti.
Per l’apposizione dei suddetti vincoli la legge stabilisce che i Comuni provvedano al censimento,
tramite apposito catasto, dei soprassuoli già percorsi dal fuoco potendosi avvalere dei rilievi
effettuati dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare.
Il ruolo dell'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare
L'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, che istituzionalmente svolge un compito di salvaguardia del patrimonio
forestale nazionale, ha un ruolo attivo nelle attività di previsione e lotta agli incendi in modo
continuativo durante tutto l’anno con una particolare concentrazione di sforzi, sia in termini di uomini
che di mezzi, nei periodi di alta criticità (solitamente tra i mesi di giugno e di settembre), durante
i quali il maggiore impegno operativo è concentrato nella prevenzione ed in attività di intervento e di
spegnimento degli incendi.
Tali attività vengono svolte, così come previsto dalla legge, in modo coordinato con altri enti nel
rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998.
In tema di incendi boschivi, le attività dell'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare non si limitano alla sola attività
di prevenzione e di intervento degli incendi, ma comprendono una serie di attività collaterali che
prevedono la raccolta di tutte le informazioni a corredo di ciascun evento, comprese la perimetrazione e
la misurazione delle superfici percorse dal fuoco.
Il servizio Catasto ai comuni
Il SIM mette a disposizione dei diversi soggetti istituzionali (regioni, Prefetti) e dei Comuni interessati,
specifici servizi software di supporto alla istituzione del catasto delle aree boscate percorse dal fuoco.
A partire dai perimetri degli incendi censiti dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare nel corso delle diverse
campagne AIB e registrati in termini di precisione della componente geometrica nella banca dati
è possibile effettuare l'estrazione ed individuazione delle particelle catastali afferenti all'area incendiata
a partire dalla base dati catastale presente nel SIAN - Siastema Informativo Agricolo Nazionale.
Infatti nella banca dati SIAN è presente la cartografia catastale relativa all'intero territorio nazionale
messa a disposizione dall'Agenzia del Territorio (che nelle zone non interessate da controlli agricoli
comunitari può non essere aggiornata alla attualità).
L'individuazione delle particelle catastali interessate dagli incendi viene effettuata attraverso la sovrapposizione
dello strato vettoriale "Rilevamento Aree Percorse da incendio" con i corrispondenti fogli catastali raster
o vettoriali.
Le attività per la determinazione della lista delle particelle è differenziata a seconda del formato della banca
dati catastale nella provincia interessata, se la cartografia è interamente digitalizzata in formato vettoriale
il sistema determina in automatico le particelle che ricadono all'interno del perimetro dell'incendio
attraverso un'intersezione tra gli stati tematici; laddove la cartografia catastale è in formato
raster ovvero è presente la mappa catastale digitalizzata con indicazione del centro della particella
(centroide) è necessario effettuare un'operazione di fotointerpretazione per determinare le particelle
interessate dall'incendio (la particella potrebbe essere percorsa dall'incendio ma il suo centro è fuori
dal perimetro).
Sei un comune interessato alla consultazione delle aree percorse dal fuoco censite dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare per l'istituzione del catasto incendi ai sensi della Legge n. 353 del 21 novembre 2000 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) ?
Invia una comunicazione di richiesta a
Arma dei Carabinieri
Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare
Ufficio Logistico - 2^ Sezione Sistemi Informativi Automatizzati e TLC
via Carducci 5 - 00187 Roma
PEC: frm42549@pec.carabinieri.it
fornendo i dati anagrafici di un referente da abilitare all'accesso all'area riservata (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, casella di posta elettronica personale istituzionale).
Per ogni ulteriore informazione, assistenza o supporto contattare:
simassistenzacatastoincendi@carabinieri.it