L'albo dei prodotti di montagna

L'Albo dei Prodotti della Montagna
L'Albo dei Prodotti della Montagna nasce in attuazione all'articolo 85 della Legge Finanziaria 2003 che dichiara "Al fine di tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, attraverso la valorizzazione dei loro prodotti protetti con "denominazione di origine" o "indicazione geografica" è istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali l'Albo dei prodotti di montagna autorizzati a fregiarsi della menzione di Prodotto della montagna, seguita dall'indicazione geografica del territorio interessato".

Con il decreto 30 dicembre 2003 il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali fornisce disposizione in merito alle modalità di iscrizione dei prodotti a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta nell'albo dei prodotti di montagna.

Questo nuovo marchio di garanzia rappresenta un'importante iniziativa volta a valorizzare la qualità delle produzioni di montagna e garantire la continuità di produzione per le sempre più rare aziende montane aiutando le economie montane e certificando il valore delle produzioni tipiche.

Si tratta inoltre di un'azione rivolta a offrire maggiori informazioni al consumatore (oltre al marchio DOP, IGP e STG) per poter valutare e scegliere ancora meglio la produzione tipica che ha davanti.

Chi può iscriversi all'albo dei prodotti di montagna
Possono accedere all'Albo e fregiarsi della menzione aggiuntiva "Prodotto della montagna" tutte le denominazioni Dop e Igp registrate in ambito Unione Europea, ai sensi del Regolamento (Cee) 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, la cui zona di produzione e/o trasformazione ricada in un territorio classificato geograficamente come montano e ottenuti nel rispetto del corrispondente disciplinare di produzione, approvato con il rispettivo regolamento di registrazione comunitaria.

Per territorio classificato geograficamente come montano si intende una zona geografica caratterizzata dalla presenza di notevoli masse rilevate aventi altitudini, di norma, non inferiori a 600 metri nell'Italia settentrionale e 700 metri nell'Italia centromeridionale e insulare.

Chi non può iscriversi all'Albo dei prodotti di montagna:
Non possono essere iscritti all'Albo e, di conseguenza, utilizzare la denominazione "Prodotto della montagna", quei prodotti ricadenti nei comuni che sono stati equiparati a zone montane (ad esempio le zone svantaggiate), ma che geograficamente non si possono definire montagna.

Chi può presentare la domanda di iscrizione
Sono legittimati a presentare istanza di iscrizione all'Albo dei prodotti nella montagna i Consorzi delle denominazioni registrate che hanno ottenuto l'incarico alla tutela dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Sono altresì legittimati a presentare l'istanza le Comunità Montane territorialmente competenti (in assenza dei consorzi) e tutti quei soggetti, singoli o associati, inseriti nel sistema di controllo delle denominazioni che dimostrano il possesso dei requisiti riportati nel decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali.

La procedura di iscrizione all'Albo
L'istanza di iscrizione deve essere inviata al soggetto indicato che ha l'onere di trasmetterla al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e forestali ed alla Regione competente per territorio, corredata di motivato entro trenta giorni dalla data di ricezione.

I soggetti presentano, contestualmente all'istanza di iscrizione all'Albo dei prodotti nella montagna domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della corrispondente denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, in conformità delle disposizioni contenute nel Reg. (CEE) n. 2081/92.

Presentano inoltre domanda di protezione transitoria a livello nazionale delle modifiche richieste in attesa dell'approvazione dell'Unione Europea.

A chi inviare le istanze
Le istanze devono essere redatte in carta libera e firmate dal legale rappresentante dei Consorzi di tutela o delle Comunità montane di appartenenza e sono inoltrate al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi e alla Regione di appartenenza, che, come in tutti gli altri casi di modifica dei disciplinari di produzione, fornirà al Ministero il proprio parere.

I riferimenti normativi
> Decreto 30 dicembre 2003 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Modalità di iscrizione dei prodotti a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta nell'albo dei prodotti di montagna.

> Carta europea dei prodotti agricoli di qualità nelle aree montane