CITES - le specie protette: specie dell'Appendice III

Appendice III

L'appendice III limita i controlli alle popolazioni di specie animali e vegetali dei singoli Stati che lo richiedono. In tal modo, il Paese che vuole tutelare nei propri confini una particolare specie richiede la cooperazione degli altri Stati Parte per poter ottenere un più efficace controllo del commercio.

foto di scimmia

L'esportazione di uno specimen dallo stato che ne ha richiesto l'inclusione in Appendice III è soggetta alla preventiva concessione e presentazione di un permesso di esportazione, che verrà rilasciato solo se lo specimen non è stato ottenuto in violazione delle leggi nazionali di tutela delle specie animali e vegetali, l'esportazione di un esemplare vivente viene effettuata riducendo al minimo le sofferenze del medesimo durante il trasporto.

L 'importazione è soggetta alla presentazione di un certificato di origine, quando l'origine è da uno Stato diverso da quello di inclusione. Se lo specimen invece proviene dallo stato che ha iscritto la specie nell'Appendice III, allora è necessaria la presentazione di un permesso di esportazione.

Se si tratta di una riesportazione, allora l'importazione in uno Stato è consentita su presentazione di un certificato di riesportazione, rilasciato dallo stato di provenienza solo se è dimostrato che le disposizioni della CITES sono state rispettate.