ti trovi: Home Aree tematiche Cites e le specie protette
CITES - le specie protette: specie dell'Appendice II

Appendice II

foto di donna

Per le specie dell'Appendice II il controllo è volto alla determinazione dei movimenti commerciali e quindi della pressione di sfruttamento, in modo tale da disporre delle necessarie indicazioni per poter eventualmente richiedere il trasferimento delle specie eccessivamente utilizzate nell'Appendice I e vietarne il commercio.


Le esportazioni è soggetta al rilascio e alla presentazione di un permesso di esportazione, che deve soddisfare le seguenti condizioni:

  1. l'esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;
  2. lo specimen non è stato ottenuto in violazione delle leggi nazionali di tutela delle specie animali e vegetali;
  3. l'esportazione di un esemplare vivente viene effettuata riducendo al minimo le sofferenze del medesimo durante il trasporto.

L'introduzione dal mare è soggetta alla preventiva concessione di un certificato da parte delle Autorità dello Stato nel quale lo specimen è introdotto. Deve comunque essere garantito che:

  1. l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza della specie;
  2. lo specimen sarà trattato in modo tale da evitare i rischi di ferite, malattie o maltrattamenti.