Per le specie dell'Appendice II il controllo è volto alla determinazione dei movimenti commerciali e quindi della pressione di sfruttamento,
in modo tale da disporre delle necessarie indicazioni per poter eventualmente richiedere il trasferimento delle specie eccessivamente
utilizzate nell'Appendice I e vietarne il commercio.
Le esportazioni è soggetta al rilascio e alla presentazione di un permesso di esportazione, che deve soddisfare le seguenti condizioni:
- l'esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie interessata;
- lo specimen non è stato ottenuto in violazione delle leggi nazionali di tutela delle specie animali e vegetali;
- l'esportazione di un esemplare vivente viene effettuata riducendo al minimo le sofferenze del medesimo durante il trasporto.
L'introduzione dal mare è soggetta alla preventiva concessione di un certificato da parte delle Autorità dello Stato nel quale lo specimen è introdotto.
Deve comunque essere garantito che:
- l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza della specie;
- lo specimen sarà trattato in modo tale da evitare i rischi di ferite, malattie o maltrattamenti.
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