CITES - le specie protette: specie dell'Appendice I

Appendice I

Per le specie dell'Appendice I è stabilito il massimo rigore e i controlli sono volti alla interdizione del relativo commercio: infatti le specie elencate in tale Appendice sono considerate in pericolo di estinzione e le residue popolazioni potrebbero essere danneggiate da ulteriori prelievi.

foto di colibri

Per le esportazioni, riesportazioni, importazioni o per le introduzioni dal mare deve essere preliminarmente richiesta una autorizzazione alla competente Autorità.

Comunque un permesso di importazione deve essere sempre rilasciato prima che venga emesso un permesso di esportazione, e deve essere accertato che l'importazione dello specimen non compromette la sopravvivenza della specie, non ha carattere commerciale ed il destinatario di un esemplare vivente possiede le installazioni adeguate per il buon mantenimento del medesimo.

A seguito del rilascio del permesso di importazione, l'Autorità amministrativa dello Stato di origine può emettere il permesso di esportazione.
Deve comunque essere garantito il rispetto delle seguenti condizioni:

  1. l'esportazione non nuoce alla sopravvivenza della specie;
  2. lo specimen non è stato ottenuto in violazione delle leggi nazionali di tutela delle specie animali e vegetali;
  3. l'esportazione di un esemplare vivente viene effettuata riducendo al minimo le sofferenze del medesimo durante il trasporto;
  4. un permesso di importazione è già stato accordato dalle Autorità dello stato di destinazione.

Le riesportazioni sono invece soggette al rilascio di un certificato di riesportazione, che deve soddisfare le seguenti condizioni:

  1. lo specimen è stato precedentemente importato in conformità alle disposizioni della CITES;
  2. la riesportazione di un esemplare vivente viene effettuata riducendo al minimo le sofferenze del medesimo durante il trasporto;
  3. un permesso di importazione è già stato accordato, per qualunque esemplare vivente, dalle Autorità dello Stato di destinazione.

L'introduzione con provenienza dal mare è consentita previo rilascio di un certificato da parte delle Autorità dello Stato nel quale lo specimen è introdotto. Anche in questo caso il certificato deve essere rilasciato dopo aver accertato il rispetto delle seguenti condizioni:

  1. l'introduzione non nuoce alla sopravvivenza della specie;
  2. il destinatario di un esemplare vivente possiede le installazioni adeguate per il buon mantenimento del medesimo;
  3. lo specimen non sarà utilizzato a fini principalmente commerciali.