CITES - le specie protette: autorità

Autorità di gestione amministrativa e scientifica

L'articolo IX del testo della Convenzione prevede che ogni Stato Parte deve designare una o più Autorità amministrative competenti per il rilascio delle autorizzazioni stabilite dalla CITES. Inoltre deve essere designata una (o più) Autorità scientifica al fine di garantire l'adeguata consulenza scientifica alle Autorità amministrative. Le denominazioni di tali autorità designate, con i relativi recapiti e le funzioni svolte da ciascuna, devono essere comunicati al Governo elvetico (Paese depositario della Convenzione) al momento del deposito degli strumenti di ratifica o adesione al trattato. Quindi ogni Paese (Party) ha un'Autorità di Gestione (Management Authority).

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio é l'Autorità di Gestione Italiana (non emette licenze e certificati) . Le Autorita' amministrative italiane che, unicamente, possono emettere licenze e certificati per il settore CITES, sono:

  1. Ministero del Commercio Internazionale-Direzione Generale per la Politica Commerciale-Divisione VIII-CITES (licenze di importazione ed esportazione).
  1. Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali tramite il Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato (notifiche di importazioni, certificati di riesportazione e certificati comunitari).

Tali uffici svolgono inoltre le attività di controllo nazionale per accertare eventuali violazioni della normativa di attuazione della Convenzione e per reprimere i traffici commerciali illeciti. Nelle Regioni e Province a statuto speciale, ad eccezione dei Friuli Venezia-Giulia dove opera un ufficio del C.F.S., sono state delegate le funzioni di certificazione a funzionari delle Amministrazioni regionali e provinciali, in base a specifici decreti di delega del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Nel riguardi delle attività di controllo doganale, va considerata la competenza delle Autorità doganali, che fanno capo al Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Dogane. Tuttavia, dopo l'emanazione del decreto 4 settembre 1992 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro delle Finanze, le Autorità doganali devono avvalersi, per i controlli specifici sugli specimens tutelati dalla CITES, di appositi nuclei operativi (N.O.C.) del Corpo Forestale dello Stato, istituiti presso tutte le sedi doganali abilitate. Si tratta di 16 nuclei specializzati, formati con personale del C.F.S. idoneamente preparato per procedere alla esatta identificazione delle specie animali e vegetali ed esperto in materia di regolamentazione CITES.. In base a quanto finora indicato, il Ministero dell'Ambiente assume, nell'attività gestionale della Convenzione un ruolo di Partecipazione tecnico-scientifica, resa peraltro sostanziale con l'istituzione presso lo stesso Ministero (in base a quanto previsto dall'art. 4 della legge 7 febbraio 1992, nr. 1 50) della Commissione Scientifica per l'applicazione della CITES quale Autorità scientifica ai sensi dell'art. IX del testo della Convenzione. Fanno parte di questa Commissione zoologi e botanici designati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, dall'Unione Zoologica Italiana e dalla Societa' Botanica Italiana, nonché esperti designati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, dell'Associazione Nazionale dei Musei Scientifici, Orti Botanici, Giardini Zoologici e Acquari, dall'Unione Italiana Giardini Zoologici ed Acquari, dalle Associazioni Ambientaliste e dal Corpo Forestale dello Stato.

I compiti della Commissione Scientifica sono stati definiti con il Decreto 27 aprile 1993 del Ministro dell'Ambiente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della R.I. nr. 183 dei 6,8.1993; in particolare la Commissione:

  1. esprime i pareri scientifici necessari per ammettere le importazioni, le esportazioni e le introduzioni dal mare di specimens tutelati dalla Convenzione;
  2. controlla lo stato in natura delle specie appartenenti alla fauna italiana allo scopo di raccomandare l'adozione di idonee misure di protezione;
  3. procede alla verifica dell'idoneità delle strutture di custodia di esemplari vivi delle specie di Appendice 1;
  4. esamina le proposte di allevamento in cattività di esemplari di specie incluse nelle tre Appendici della Convenzione;
  5. raccoglie ed analizza le informazioni sullo stato biologico delle specie animali e vegetali nei loro Paesi di origine, al fine di proporre emendamenti.