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CITES - le specie protette: souvenirs

Il problema dei souvenirs turistici

È già stato detto che le deroghe previste dalla CITES per i beni di uso personale non si applicano ai souvenirs turistici, cioè a quegli oggetti ottenuti da animali e piante tutelati dalla Convenzione che un turista può comprare in un qualsiasi Stato come ricordo di un viaggio di piacere.

foto di tartaruga È facile trovare in mercatini di città delle aree tropicali oggetti d'artigianato locale prodotti con parti di animali e piante protette: articoli in avorio d'elefante, in tartaruga, in pelle di rettile sono gli esempi più comuni, ma è possibile poter acquistare anche oggetti più stravaganti che destano la curiosità di un turista proveniente da un Paese occidentale.

Per questi turisti, il rientro con tali ricordi di viaggio nello Stato di comune residenza può costare molto caro se privi della necessaria autorizzazione CITES: molti Stati, tra cui l'Italia, vieta l'importazione di tali oggetti senza permesso CITES, punendo gli eventuali tentativi con sanzioni molto severe.

In Italia per esempio l'importazione di tali oggetti è punita, in assenza della prescritta certificazione CITES, con una sanzione amministrativa da mille a novemila euro, o, in caso di specie animale e vegetale non rara, da mille a seimila euro. In ogni caso è sempre prevista la confisca dell'oggetto importato. Non è da escludere che si possa essere sottoposti a controlli anche presso la dogana di uscita dello Stato di origine e pertanto essere puniti dalle Autorità di tale Stato.

foto di elefante Cosa fare allora? Innanzitutto, se si vuole acquistare un oggetto prodotto con parti di animali e piante, si deve essere consapevoli di quello che si sta comprando: conoscere esattamente la specie animale o vegetale con la quale è stato confezionato il souvenir, consente perlomeno di escludere la possibilità di incappare in un acquisto vietato; ormai è noto a molti che gli elefanti, le tartarughe e la maggior parte dei coccodrilli africani sono specie rare e pertanto tutelate da leggi.

Assicurarsi poi che l'oggetto provenga da una fonte legittima e richiedere allo stesso negoziante la certificazione prevista dalla Convenzione di Washington-CITES.

Comunque, la regola fondamentale in tali casi è: nel dubbio astenersi dall'acquisto! Inutile rischiare di dover ricordare la vacanza di piacere solo per un incauto acquisto.

Se proprio siete interessati all'acquisto di souvenir esotici all'estero, prima di partire dall'Italia richiedete, se necessario, le opportune informazioni al Ministero dell'Ambiente o al Ministero del Commercio Internazionale o al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali-Corpo Forestale dello Stato. In ogni caso é bene consultare le liste degli esemplari protetti per le opportune verifiche. In caso di acquisto richiedere sempre al venditore un certificato CITES per l'esportazione in Italia.

Ad esempio, occorre tenere presente che:

  1. Oggetti quali borse in pelle di rettile, collane e bracciali di avorio, tartaruga, medicine tradizionali a base di parti di animali (tigre, rinoceronte,etc.,) o piante protetti, spesso non possono essere importati o venduti nell'Unione Europea.
  2. Il commercio di pelli di tigre, leone, leopardo, etc., é severamente proibito dal CITES.
  3. Piante vive: alcune specie di orchidee e cactus sono totalmente protette e nel caso di propagazione artificiale necessitano del certificato CITES.
  4. Corallo: (ornamenti, oggetti, etc.,) accertatevi che il corallo di cui sono composti non sia di una specie protetta.
  5. Conchiglie: (come per il corallo).
  6. Caviale: il commercio del caviale é sotto controllo. È permessa l'introduzione, nell'Unione Europea, di non più di gr. 250 per uso personale.
  7. Animali vivi (pets): piccoli rettili, uccelli, etc., necessitano spesso della preventiva licenza di importazione prima che il Paese esportatore emetta la licenza di esportazione.