L'articolo VII del testo della CITES contiene una lista di deroghe alla regolamentazione prevista dalla Convenzione.
Ognuna di queste deroghe deve essere correttamente definita e specificata nella legislazione nazionale di applicazione della CITES
di uno Stato Parte per evitare abusi o 'punti deboli' della regolamentazione.
Le deroghe sono riferite a:
SPECIMENS IN TRANSITO IN UNO STATO
L'articolo VII par. 1 della CITES prevede che durante il trasporto, è possibile attraversare uno o più Paesi senza dover presentare documentazioni,
a condizione che gli specimens restino sotto il controllo doganale. Tuttavia tale deroga non è adottata in tutti gli Stati Parte: l'Italia, ad esempio
applica sempre le disposizioni della Convenzione anche alle merci in transito nel suo territorio.
SPECIMENS PRE-CITES
L'articolo VII par. 2 della CITES prevede che le Autorità amministrative emettano un certificato pre-CITES per gli specimens acquisiti prima che la Convenzione
entrasse in vigore nello Stato di esportazione. In tal modo lo specimen può essere esportato senza ulteriori documentazioni CITES.
BENI PERSONALI O DOMESTICI
L'articolo VII par. 3 della CITES permette il libero movimento dei beni che siano riconosciuti personali o per uso domestico.
Tale deroga non si applica ai souvenirs turistici e non sussiste se lo Stato nel quale si è verificata l'acquisizione dello specimen prevede
l'emissione di un permesso di esportazione.
ANIMALI NATI O RIPRODOTTI IN CATTIVITA' E PIANTE RIPRODOTTE ARTIFICIALMENTE
Per gli specimens appartenenti all'Appendice I, l'articolo VII par. 4 della CITES, prevede che si applichino le procedure autorizzate previste
per gli specimens dell'Appendice II. L' articolo VII par. 5 prevede invece che per gli specimens appartenenti alle Appendici II e III le Autorità
amministrative dello Stato esportatore rilasci un apposito certificato in sostituzione dei permessi prescritti dalla Convenzione.
SCAMBI TRA ISTITUZIONI SCIENTIFICHE
Gli specimens da erbario, conservati, disseccati o inglobati da musei e il materiale di piante vive che portino una etichetta emessa e approvata
dalle Autorità amministrative competenti possono essere scambiati, in base a quanto definito dall'articolo VII par. 6, senza l'emissione di alcun
permesso o certificato CITES, tra scienziati o istituzioni scientifiche che risultino registrate presso le Autorità amministrative del loro Stato.
MOVIMENTI DI SPECIMENS DETENUTI DA ZOO E MOSTRE ITINERANTI
Secondo quanto indicato nell'articolo VII par. 7, i giardini zoologici, i circhi,
le collezioni zoologiche e botaniche ambulanti, nonché le mostre itineranti, possono portare i loro esemplari in altri Stati senza richiedere i
permessi e i certificati previsti dalla Convenzione.
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